Risarcimento diretto

 

Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007 è in vigore la nuova Procedura di Risarcimento Diretto.

Cosa è il Risarcimento Diretto

Il Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1 febbraio 2007, in caso di incidente stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. In pratica, l’assicurato danneggiato, non responsabile o parzialmente responsabile, dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, nei casi previsti delle Normative, alla propria Compagnia di Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro. La propria Compagnia di Assicurazione, una volta accertata la sua totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni subiti, nei limiti previsti dalle Normative.

Quando si applica

La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione, compreso ciclomotori e quadricicli leggeri purchè dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R- n° 150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.

Occorre inoltre che sussistano anche le seguenti condizioni:

  • che il sinistro sia accaduto in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano),
  • che i veicoli siano immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano),
  • che i veicoli siano assicurati con Imprese italiane oppure con Imprese straniere che esercitano la RCA in regime di stabilimento (Art. n° 23 del Codice delle Assicurazioni) o di prestazioni di servizio (Art. 24 stesso Codice) e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto,
  • che non ci sia responsabilità di terzi alla determinazione del sinistro,
  • che le lesioni del conducente risultino contenute fino al 9% di invalidità permanente biologica.

Quando non si applica

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di

  • incidente accaduto all’estero
  • incidente con più di due veicoli
  • danni gravi alla persona del conducente; in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona del conducente occorre rivolgersi alla Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile.

La modalità della richiesta danni

La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria Compagnia di Assicurazione mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax; la tua polizza esclude la possibilità di invio telematico.

I contenuti della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

  • per il danno a cose:
  • il nome degli assicurati,
  • le targhe dei due veicoli coinvolti,
  • la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazioni,
  • la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro,
  • le generalità di eventuali testimoni,
  • l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia,
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno (per non meno di otto giorni lavorativi consecutivi a far data dalla ricezione della richiesta danni),
  • per le lesioni personali del conducente, inoltre:
  • l’età, l’attività o il reddito del danneggiato,
  • l’entità delle lesioni subite,
  • la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
  • l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
  • l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista,

Nel caso di richiesta incompleta l’assicuratore deve richiedere all’assicurato i dati mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.

La risposta della Compagnia di Assicurazione

Se l’assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessaria, l’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro entro:

  • 60 giorni per danni a cose (ridotti a 30 giorni se il Modulo CAI allegato è a firma congiunta),
  • 90 giorni per le lesioni del conducente,

o negli stessi termini di tempo comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura, che impediscono di formulare l’offerta di Risarcimento Diretto del danno.

Entro quando avviene il rimborso

Dopo la comunicazione della somma offerta, la Compagnia di Assicurazione deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

Cosa fare in caso di disaccordo

In caso di disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l’azione giudiziaria, che dovrà essere promossa nei confronti della propria Compagnia di Assicurazioni.

Ti raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) fornito dal Tuo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere dal Tuo assicuratore l’offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche tramite Periti Liquidatori.

Il danno del trasportato

La procedura di Risarcimento Diretto si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti dei trasportati.

Per i danni subiti dai trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale il trasportato si trovava al momento dell’incidente.

Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni dovrà essere formulata alla Compagnia di Assicurazioni del responsabile del danno, secondo le modalità e le forme che Ti indichiamo nel paragrafo “La Richiesta Danni al responsabile”.

Risarcimento Diretto in breve