Fondo garanzia vittime della strada

 

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada interviene, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei seguenti casi:

  • 1. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone;
  • 2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di € 500, per i danni alle cose;
  • 3. sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese poste in “liquidazione coatta amministrativa”;
  • 4. sinistri causati dal ladro alla guida, dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata a decorrere dal 1 gennaio 2006 all’Autorità competente, per danni a terzi (lesioni personali e danni a cose senza franchigia) e per danni ai trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale (lesioni personali e danni a cose).

Nei casi 1 2 e 4 occorre inviare la richiesta di risarcimento alla CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, via Yser, 14 – 00198 Roma e all’Impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.