Convenzione indennizzo diretto

 

Dal 1° gennaio 2006, per sinistri accaduti da tale data è operante la Convenzione Indennizzo Diretto che oltre ai danni al veicolo comprende anche gli eventuali danni a persona del conducente e eventuali danni a cose trasportate di sua proprietà, semprechè non vi sia intervento di Legali o Patrocinatori.

La Convenzione prevede, per ogni sinistro:

  • uno o più danneggiati (comunque non più di due mezzi coinvolti)
  • per ogni danneggiato una partita di danno
  • per ogni partita di danno una o più tipologie di danno e precisamente:
  • danni a cose (veicolo ed accessori stabilmente istallati)
  • danni a persona (lesioni del conducente)
  • danni alle cose di proprietà del conducente trasportate sul veicolo (apparecchiature non stabilmente istallate, oggetti trasportati, merci, ecc.)
  • coesistenza, nello stesso sinistro, di partite di danni a cui si applica la Convenzione CID, con partite di danni a cui non si applica la Convenzione CID, con conseguente annullamento di una o più partite di danno o dell’intero sinistro.

Danni a cose (veicolo) (assicurato con impresa Mandataria):

  • riparazione o stima per differenza di valore
  • senza limite di valore
  • obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 2° D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005).

Danni a persona (conducente sul veicolo della impresa Mandataria)

  • danno biologico e/o danno patrimoniale (inabilità temporanea ed invalidità permanente)
  • danno morale
  • spese: mediche, ecc.
  • con il limite di € 15.000,00 (valutazione complessiva del danno a prescindere da successive eventuali riduzioni, come per esempio nel caso di concorso di colpa, ecc.)
  • la liquidazione potrà avvenire a condizione che il veicolo della Impresa Mandataria abbia subito danni
  • nessun obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 1° D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005).
  • danni alle cose di proprietà del conducente trasportate (sul veicolo della Impresa Mandataria)
  • riparazione o sostituzione, svalutazione, ecc.
  • con il limite di € 15.000,00 (valutazione complessiva del danno a prescindere da successive eventuali riduzioni, come per esempio nel caso di concorso di colpa, ecc.)
  • purché appartenenti al conducente del veicolo, indipendentemente dal fatto che sia rimasto leso (necessaria quindi la condizione della presenza a bordo del veicolo della Impresa Mandataria del proprietario delle cose danneggiate)
  • la liquidazione potrà avvenire a condizione che il veicolo della Impresa Mandataria abbia subito danni
  • obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 2° D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005).

Evidenziamo che il limite di € 15.000,00 deve ritenersi unico quando si riferisce al medesimo beneficiario che abbia riportato sia danni a persona, sia danni alle cose trasportate; il suo superamento determina l’annullamento della gestione di entrambe le tipologie.

Questa Convenzione Indennizzo Diretto, che potrai attivare su base volontaria, si applica ai sinistri accaduti fino al 31 gennaio 2007.

Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007, questa Convenzione non sarà più operante e sarà applicabile per Legge la Procedura di Risarcimento Diretto nei casi previsti dalla normativa meglio e dettagliatamente descritta nel paragrafo “Il Risarcimento Diretto”.