‹ torna alle news
10 Ottobre 2024

Sospensione volontaria della polizza RC Auto per mancato utilizzo del veicolo (ex art. 122 Bis Cap)

Vi informiamo che dal 23 dicembre 2023 è in vigore la nuova normativa (nuova formulazione dell’art. 122 bis del Codice delle Assicurazioni Private, introdotta dal D. Lgs 184/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 in materia di RC Auto) che disciplina la possibilità di sospendere gratuitamente la Polizza in caso di mancato utilizzo del veicolo.

La procedura di sospensione prevista dalla Compagnia è perciò cambiata: non sarà più necessario corrispondere alcun premio aggiuntivo per avvalersi di tale opzione, ma sarà possibile effettuarlo gratuitamente secondo le indicazioni di seguito riportate.

Regole per la sospensione del tuo veicolo

La richiesta di sospensione può essere effettuata dal Contraente. Se il Contraente è diverso dal soggetto legittimato ai sensi dell’art. 122 bis comma 2 del Codice delle Assicurazioni (ossia: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in caso di locazione finanziaria) deve consegnare la formale comunicazione resa dal soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, attestante che l’utilizzo del Veicolo assicurato è stato volontariamente sospeso e contenente l’impegno a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione – ex Carta Verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

La Compagnia procede con la sospensione del Contratto emettendo apposita appendice, che dovrà essere firmata dal Contraente/soggetto legittimato.

La sospensione decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione dell’appendice da parte del Contraente, al fine di garantire la registrazione della sospensione nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell’Automobilista) come previsto dalla normativa vigente (art. 122-bis comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private) e non può avere una durata superiore alla scadenza di polizza.

Il periodo di sospensione non può avere una durata superiore a dieci mesi (undici mesi per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), rispetto all’annualità assicurativa.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi con un preavviso di dieci giorni (cinque giorni per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) rispetto alla data di fine sospensione precedentemente comunicata e senza superare il limite massimo previsto per l’annualità.

La riattivazione del Contratto decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato dal contraente al momento di sottoscrizione della richiesta di sospensione.

Si precisa che ai fini della circolazione del Veicolo è indispensabile essere in possesso del certificato di assicurazione, che verrà consegnato alla riattivazione della polizza.

La Compagnia non risponde dei danni causati dalla circolazione del Veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.